A chi è rivolto

Devono versare l'ILIA i possessori di immobili quali:

  • il proprietario oppure il titolare del diritto reale (usufrutto, uso, abitazione, superficie ed enfiteusi)
  • il concessionario nel caso di concessione di patrimonio demaniale;
  • il locatario per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria;

Indicazioni generali

Il regolamento che disciplina l'imposta locale immobiliare autonoma (ILIA) per il Comune di Martignacco la puoi consultare nell'apposita pagina dei regolamenti a questo link.

L’imposta locale immobiliare autonoma (ILIA) non si applica al possesso dell'abitazione principale ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e delle relative pertinenze, classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna categoria.
Per abitazione principale s’intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nella quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente a nulla rilevando il luogo di residenza e dimora degli altri membri della famiglia che possono, qualora proprietari e residenti altrove usufruire di analoga agevolazione. Sentenza della Corte Costituzionale n.209/2022

Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6, e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.

L’imposta locale immobiliare autonoma non si applica inoltre:

  • ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture del 22 aprile 2008 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 28 giugno 2008;
  • alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari e/o destinate a studenti universitari dei soci assegnatari
  • alla casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell’applicazione dell’imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso. Se, quindi, il coniuge assegnatario risiede anagraficamente e dimora nell'immobile potrà applicare le agevolazioni spettanti per l'abitazione principale
  • ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 28, comma 1, del D.L. 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica
  • ai fabbricati assimilati all’abitazione principale. Il Comune ha riconosciuto l’assimilazione alle unità immobiliari e relative pertinenze possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari (previa presentazione di dichiarazione nel caso in cui la residenza venga trasferita in istituti di ricovero o sanitari fuori comune) a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. Per relative pertinenze si intendono quelle esclusivamente classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.

Descrizione

Informazioni relative all'anno 2025

Anche per il 2025 rimane in vigore l’ILIA (l’imposta locale immobiliare autonoma) disciplinata dalla Legge Regionale 17 del 14/11/2022 e sue modifiche ed integrazioni . La stessa ha sostituito nel territorio regionale l’imposta municipale propria (IMU) di cui all’art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. L’imposta riguarda coloro i quali possiedono immobili nel territorio regionale ovvero fabbricati, terreni e aree fabbricabili, a qualsiasi uso destinati e di qualunque natura.

Le aliquote relative all’anno in corso sono consultabili sul Portale regionale: https://ilia.regione.fvg.it nella sezione Servizi.

Servizio di consultazione tributaria on line

È attivo il servizio online che consente ai cittadini di consultare la propria posizione IMU/ILIA ecc. direttamente dal sito internet del Comune. Accedendo con SPID o CIE - Carta d’Identità Elettronica, è possibile: verificare la propria situazione tributaria come risulta nelle banche dati comunali e stampare i modelli F24 precompilati per effettuare il pagamento.

Come fare

Per calcolare l’ILIA da versare è necessario disporre della base imponibile che, a seconda degli immobili, sarà  così determinata:

a) la base imponibile dei fabbricati è data dalla rendita catastale (così come risulta dalla visura catastale) che va rivalutata del 5% e moltiplicata per il coefficiente della categoria catastale dell'immobile (Legge Regionale 14 novembre 2022, n. 17 - art. 7)

Esempio di calcolo della base imponibile di una unità abitativa:
Appartamento categoria A/02 (abitazioni di tipo civile)
Rendita catastale da visura: €. 454,48
Rendita rivalutata: 454,48 € x 5% = 477,20 €
Coefficiente della categoria catastale: €. 477,20 x 160 = €. 76.352,64
Imponibile ILIA: €. 76.352,64 x l'aliquota deliberata dal Comune.

b) la base imponibile delle aree edificabili è costituita dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione;
c) i terreni agricoli insistenti sul territorio montano sono esenti.
Per la quantificazione dell’importo dovuto è necessario moltiplicare la base imponibile per l'aliquota deliberata dal Comune tenendo conto dei mesi, della percentuale di possesso e di eventuali riduzioni

Cosa serve

Per usufruire del servizio di invio tramite mail degli avvisi di pagamento, è necessario darne autorizzazione all'ufficio tributi utilizzando il modulo allegato.

Inoltre è necessario comunicare al Comune, mediante utilizzo del modello di comunicazione ministeriale qui allegato, tutte le informazioni delle quali l'ufficio tributi non dispone autonomamente quali:

  • Sopravvenuta inagibilità o inabilità dell’immobile che consente la riduzione dell’imposta;
  • Immobile concesso in leasing o locazione finanziaria;
  • Terreno divenuto edificabile;
  • L’immobile dato in comodato gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado(registrato presso l'Agenzia delle Entrate);
  • Acquistato o perdita del diritto all'esenzione;
  • L’area è divenuta edificabile in seguito alla demolizione del fabbricato

Cosa si ottiene

Provvedimento finale

Altro

Descrizione

Il calcolo dell’Imposta Locale Immobiliare Autonoma.

Quanto Costa

Per il servizio di invio, da parte dell'Ufficio tributi, degli avvisi di pagamento ILIA, non è dovuto alcun costo aggiuntivo.

Tempi e scadenze

Le scadenze per il versamento, come per l'IMU, sono il 16 giugno e il 16 dicembre di ogni anno. Quando tali date coincidono con una giornata festiva o prefestiva sono automaticamente prorogate al primo giorno lavorativo utile.

Scadenza per la presentazione della dichiarazione: 30 giugno dell'anno successivo.

30giorni

Entro 30 giorni

Accedi al servizio

Il versamento dell’ILIA avviene con le stesse modalità previste per l’IMU, ovvero il modello di delega unica F24. 

Anche le scadenze restano invariate:

  • acconto 17 giugno
  • saldo 16 dicembre

con la possibilità, per chi vuole, di effettuare il versamento in unica soluzione (acconto e saldo) entro la scadenza del 17 giugno.

Una IMPORTANTE NOVITA’ riguarda invece i codici tributo da utilizzare nella compilazione del modello F24 per il versamento della nuova imposta ILIA. Sono stati infatti previsti 12 nuovi codici tributo in sostituzione di quelli utilizzati fino allo scorso anno. SI PREGA DI PORRE LA MASSIMA ATTENZIONE NELLA COMPILAZIONE DEL MODELLO F24 E DI NON UTILIZZARE I CODICI TRIBUTO PREVISTI PER L’IMU

 Di seguito si riportano i nuovi codici tributo istituiti per l’imposta ILIA:

  • 5900      per imposta su abitazione principale e relative pertinenze
  • 5901      per imposta sul primo fabbricato ad uso abitativo diverso dall’abitazione principale o assimilata
  • 5902      per imposta su fabbricati ad uso abitativo diversi dall’abitazione principale o assimilata e ulteriori rispetto al primo
  • 5903      per imposta su fabbricati rurali ad uso strumentale
  • 5904      per imposta su terreni agricoli
  • 5905      per imposta sulle aree edificabili
  • 5906      per imposta su fabbricati gruppo catastale D, STRUMENTALI all’attività economica
  • 5907      per imposta su fabbricati gruppo catastale D, NON STRUMENTALI all’attività economica
  • 5908      per imposta su fabbricati strumentali all’attività economica, diversi da quelli del gruppo catastale D
  • 5909      per imposta sugli altri immobili

Puoi prenotare un appuntamento e presentarti presso gli uffici.

Ulteriori informazioni

Strumenti di tutela

FABBRICATI STRUMENTALI ALL’ATTIVITA’ ECONOMICA

La Legge Regionale 14 novembre 2022, n. 17 - art. 3, comma 1, lettera b) ha introdotto, rispetto all’IMU, una nuova fattispecie impositiva: il fabbricato strumentale all’attività economica per il quale il Comune potrebbe avere deliberato un’apposita aliquota (Legge Regionale 14 novembre 2022, n. 17 - art. 9, comma 7).

Ai fini ILIA, per fabbricato strumentale all’attività economica si deve intendere il fabbricato, ovvero l’unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano con attribuzione di rendita catastale, utilizzato esclusivamente dal possessore per l’esercizio dell’arte o professione o dell’impresa commerciale così come definito rispettivamente dagli articoli 53 e 55 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi).

Detta fattispecie è caratterizzata:

  1. dall’utilizzo esclusivo del fabbricato da parte del possessore per l’esercizio dell’arte, della professione o dell’impresa commerciale;
  2. dalla coincidenza tra possessore ed utilizzatore del fabbricato.
    Con riferimento esclusivo all’anno 2023, si considerano fabbricati strumentali all’attività economica, in virtù della loro sola classificazione catastale, indipendentemente dalla loro destinazione i fabbricati iscritti o suscettibili di essere iscritti nelle categorie:
    a) A/10 – uffici e studi privati
    b) A/11 – abitazioni ed alloggi tipici dei luoghi, fermo restando quanto previsto per l’abitazione principale o assimilata e per gli altri i fabbricati abitativi;
    c) gruppo catastale B – salvo i casi di esenzione previsti dall’art. 11 LR 17/2022;
    d) C/1 – negozi e botteghe
    C/3 – laboratori per arti e mestieri
    C/5 – stabilimenti balneari e di acque curative
    e) gruppo catastale D – fermo restando quanto previsto per i fabbricati rurali ad uso strumentale (D10).

Inoltre, sempre per l’anno 2023 rimane ferma la facoltà per i possessori dei fabbricati non compresi in una delle categorie catastali sopra elencate, ma dotati dei requisiti di strumentalità di presentare la dichiarazione di strumentalità al fine di beneficiare dell’aliquota correlata alla fattispecie.

Tipo avvio

Istanza di parte

Condizioni di servizio

Leggi i termini e le condizioni di servizio.

Termini e condizioni di servizio

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Su appuntamento
Lunedì: 10:30 - 12:30 / 17:00 - 18:00
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Giovedì: 10:30 - 12:30 / 17:00 - 18:00
Venerdì: 10:30 - 12:30

Persona

BURBA SANDRA

Responsabile di procedimento

Unità Organizzativa responsabile

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