Carta di identità elettronica, dichiarazione di residenza e deunce di nascita solo su appuntamento
Lunedì: 10:30 - 12:30 / 17:00 - 18:00 Martedì: 8:30 - 10:30Mercoledì: 10:30 - 12:30Giovedì: 10:30 - 12:30 / 17:00 - 18:00 Venerdì: 10:30 - 12:30
Ai sensi dell'art.12 del DL 132/2014 (convertito in L. 162/2014), i coniugi possono presentarsi congiuntamente davanti all'Ufficiale dello Stato Civile per concludere un accordo di separazione, divorzio o modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio
A tutti i cittadini che intendono procedere alla separazione o al divorzio
Ai sensi dell'art.12 del DL 132/2014 (convertito in L. 162/2014), i coniugi possono presentarsi congiuntamente davanti all'Ufficiale dello Stato Civile per concludere un accordo di separazione, divorzio o modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio
L'accordo può essere concluso innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile di Udine quando:
L'accordo non può contenere patti di trasferimento patrimoniale. L'assistenza dell'avvocato è facoltativa.
Modalità Per fissare l’appuntamento per redigere l'accordo, ciascuno dei coniugi deve compilare l’apposita modulo, corredato della copia di un documento d’identità in corso di validità. Le istanze possono essere consegnate all'Ufficiale dello Stato Civile da entrambi o da uno solo dei coniugi o trasmesse via mail a anagrafe@comune.martignacco.it
L'Ufficiale dello Stato Civile provvede d'ufficio all'acquisizione dei documenti utili al procedimento, se detenuti da altra pubblica amministrazione italiana. In tutti gli altri casi, l’interessato, per poter concludere l’accordo in questione, deve produrre i documenti richiesti per comprovare i requisiti e le condizioni prescritte dalla legge. L'ufficio, una volta acquisiti tutti i documenti necessari al procedimento, contatta gli interessati per concordare la data della redazione dell'accordo. In tale occasione i coniugi sono tenuti a corrispondere l'importo di € 16,00, quale diritto fisso previsto all'art. 12, comma 6, legge n.162/2014.
Redazione dell'accordo Entrambi i coniugi devono presentarsi con un documento di identità valido, nel giorno prestabilito, all'ufficio di stato civile per rendere le dichiarazioni prescritte e per sottoscrivere il conseguente accordo. Nel caso di assistenza da parte di avvocato, questi dev’essere munito di documento di identità in corso di validità.
Conferma dell'accordo Non prima di 30 giorni dalla sottoscrizione dell’accordo, nel giorno concordato con l’ufficio, i coniugi devono presentarsi per rendere all’Ufficiale dello Stato Civile una ulteriore dichiarazione che confermi la validità dell’accordo (di separazione o di divorzio a seconda del caso). La mancata comparizione dei coniugi equivale alla mancata conferma dell'accordo. Gli effetti di producono dalla data di sottoscrizione dell’accordo).
Presentare istanza sul modulo allegato
Comunicazione
Provvedimento finaleAltro
DescrizioneAtto di stato civile che sancisce la separazione o il divorzio
Per eventuali costi e/o diritti di segreteria contattare l'ufficio referente
Puoi prenotare un appuntamento e presentarti presso gli uffici.
Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale
L. 162 anno 2014
Normativa ulterioreD.P.R. 03.11.2000 n.396
Tipo avvioIstanza di parte
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